Medico condannato: aveva rilasciato il certificato sportivo con diagnosi superficiale

REDAZIONE DOTTNET 29/05/202318:39

La Cassazione ha condannato per il reato ex art. 589 c.p. il medico sportivo che aveva rilasciato certificato di idoneità agonistica senza consigliare al paziente di svolgere ulteriori esami
Reato ex art. 589 c.p per il medico sportivo che rilascia certificato di idoneità agonistica omettendo di informare il paziente di evidenti alterazioni patologiche emerse dagli esami effettuati, in modo da consentirgli di usare le necessarie cautele e di svolgere ulteriori approfondimenti diagnostici. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 20943/2023d ella quarta sezione penale della Cassazione. Lo riporta Studio Cataldi. Nella vicenda, l’uomo decedeva nel corso di un allenamento ciclistico per arresto cardiaco e il medico veniva condannato, ritenendo provato il nesso causale tra il suo comportamento colposo e il decesso della vittima.

Il medico ricorre in Cassazione ma gli Ermellini ritengono le tesi difensive inammissibili. La Corte territoriale ha puntualmente indicato, nella sentenza impugnata, infatti, tutti gli elementi atti a dimostrare come la morte del ciclista fosse conseguita eziologicamente alla condotta colposa del dottore.   “L’impiego esigibile della media diligenza e perizia medica avrebbe dovuto comportare, non già la superficiale diagnosi che aveva dato luogo al rilascio del certificato di idoneità sportiva, bensì l’effettuazione di esami maggiormente approfonditi che avrebbero Help Desk evitato, con ampio margine di probabilità, la morte del predetto, la quale invece, avveniva improvvisamente durante la rischiosa attività fisica espletata” sottolineano ancora dal Palazzaccio.

In altri termini, i giudici di merito hanno accertato che la morte improvvisa della vittima poteva e doveva essere scongiurata mediante un diligente ed oculato comportamento professionale del medico sportivo, per cui, quello diverso da lui tenuto, nel caso concreto, si palesava, sotto il duplice profilo della negligenza e dell’imperizia, colposo ed eziologicamente incisivo sul determinismo dell’evento mortale, avendo consentito l’automatica ammissione del soggetto all’attività sportiva, incompatibile con la sua situazione clinica ed essendo, di contro, razionalmente altamente credibile che la sua morte sarebbe stata evitata, se non avesse svolto l’allenamento ciclistico. A fronte di tale apparato motivazionale, le obiezioni difensive non appaiono dunque meritevoli di accoglimento.
Si è conseguentemente attribuita la morte del S. , avvenuta per arresto cardiaco improvviso nel corso di attività sportiva, alla scarsa ossigenazione di una parte del tessuto miocardico – circostanza ascrivibile all’ischemia del miocardio non diagnosticata – aggravata dal superamento di una certa soglia di sforzo fisico, che aveva innescato le aritmie ventricolari maligne.

Lʼimpiego esigibile della media diligenza e perizia medica avrebbe dovuto comportare, non già la superficiale diagnosi che aveva dato luogo al rilascio del certificato di idoneità sportiva, bensì l’effettuazione di esami maggiormente approfonditi che avrebbero evitato, con ampio margine di probabilità, la morte del predetto, la quale invece, avveniva improvvisamente durante la rischiosa attività fisica espletata.

In altri termini, i giudici di merito hanno accertato che la morte improvvisa del[omissis] poteva e doveva essere scongiurata mediante un diligente ed oculato comportamento professionale del Dott., [omissis] per cui, quello diverso da lui tenuto, nel caso concreto, si palesava, sotto il duplice profilo della negligenza e dell’imperizia, colposo ed eziologicamente incisivo sul determinismo dell’evento mortale, avendo consentito l’automatica ammissione del soggetto allʼattività sportiva, incompatibile con la sua situazione clinica ed essendo, di contro, razionalmente altamente credibile che la sua morte sarebbe stata evitata, se non avesse svolto l’allenamento ciclistico (Sez. 4, n. 38154 del 05/06/2009, R.C., Rv. 245781-2,
secondo cui risponde di omicidio colposo il cardiologo, che attesti lʼidoneità alla pratica sportiva agonistica di un atleta, in seguito deceduto nel corso di un incontro ufficiale di calcio a causa di una patologia cardiologia – nella specie, “cardiomiopatia ipertrofica” – non diagnosticata dal sanitario per l’omessa effettuazione di esami strumentali di secondo livello che, ancorché non richiesti dai protocolli medici, dovevano ritenersi necessari in presenza di anomalie del tracciato elettrocardiografico desumibili dagli esami di primo livello.

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